Enti locali 12 Maggio 2022

Acquisizione e costituzione di società a partecipazione pubblica

Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

Gli enti locali, ai sensi dell’art. 3 del Tusp, possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. Ovviamente, nelle società per azioni controllate da un ente locale, il collegio sindacale non può svolgere la funzione di revisione legale dei conti, mentre nelle società a responsabilità limitata controllate da un ente locale, lo statuto o l’atto costitutivo devono obbligatoriamente prevedere la nomina di un organismo di controllo (collegiale o monocratico) con funzioni di revisione legale dei conti. L’acquisto di una partecipazione societaria, anche indiretta, o la partecipazione alla costituzione di una società, deve essere analiticamente motivato dall’ente locale, con apposito atto deliberativo ai sensi dell’art. 5, c. 1 del Tusp. L’art. 7, c. 1 del Tusp prevede che la delibera di partecipazione di un ente locale alla costituzione di una società o di acquisto di partecipazione in società già costituita (anche mediante sottoscrizione di aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie) sia adottato con deliberazione dell’Organo consiliare. L’atto deliberativo deve: evidenziare le necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4 del...

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