Imposte dirette 16 Dicembre 2023

Acquisto bonus edilizi, il differenziale positivo è fuori dal reddito

In mancanza di un’espressa previsione normativa volta ad attribuire rilevanza reddituale all’eventuale “differenziale positivo”, l’acquisto di bonus edilizi non genera reddito imponibile per lo studio associato.

Con la risposta all’interpello 30.11.2023, n. 472 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso uno studio associato intenda acquistare crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi ex artt. 119 e 121 D.L. 34/2020, non riconducibili allo svolgimento di prestazioni professionali, l’eventuale “differenziale positivo”, conseguente il pagamento di un corrispettivo inferiore al valore dei crediti, non dovrà essere imputato a una delle categorie reddituali previste dal Tuir in quanto l’operazione non genera reddito imponibile. Il caso è quello di uno studio di commercialisti (nella forma giuridica di associazione professionale) che intende acquistare crediti d’imposta riconducibili alle detrazioni da superbonus 110% (art. 119 D.L. 34/2020) spettanti per spese sostenute nel periodo d’imposta 2022 (da utilizzare in compensazione in 4 rate annuali), il cui valore nominale differisce dal costo sostenuto per l’acquisto degli stessi. Lo studio chiarisce che detti crediti non originano da prestazioni professionali rese dallo studio e/o da soggetti allo stesso associati. A fronte di tale situazione, si chiede come imputare il “differenziale positivo” conseguente al pagamento di un corrispettivo inferiore al valore dei crediti. Intervenendo sulla questione, l’Agenzia delle Entrate richiama, in primo luogo, il presupposto impositivo sancito dall’art. 1 del Tuir secondo cui, ai fini...

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