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Imposte dirette
13 Dicembre 2023
Acquisto dei bonus edilizi: la differenza positiva non genera reddito
L’Agenzia delle Entrate non individua alcuna fattispecie tassabile nell’emersione di un componente anche positivo derivante dal costo di acquisto del credito derivante dai bonus edilizi e il credito utilizzabile in compensazione.
Il differenziale positivo tra l’importo nominale del credito acquistato e il prezzo di acquisto relativo non genera reddito imponibile in capo allo studio professionale, non essendo una fattispecie contemplata fra le varie tipologie (reddito di lavoro autonomo, di capitale o diverso). L'Agenzia delle Entrate, infatti, ha recentemente chiarito che è fiscalmente irrilevante il differenziale tra le somme impiegate per acquisire il credito d'imposta derivante da bonus edilizi e il valore nominale degli stessi che verrà utilizzato in compensazione.
Queste le indicazioni fornite, appunto, dall’Agenzia delle Entrate in merito a questa casistica con una precisa risposta all’interpello 30.11.2023, n. 472.
La fattispecie analizzata riguardava uno studio associato esercente l’attività professionale dei dottori commercialisti, che ha acquistato crediti d’imposta riconducibili alla detrazione superbonus. Il prezzo di acquisto dei crediti differiva dal loro valore nominale, con conseguente emersione di un differenziale positivo.
Con riferimento ai profili tributari dell’operazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in assenza di un’espressa previsione normativa, destinata ad attribuire rilevanza reddituale all'eventuale differenziale positivo tra l'importo nominale del credito e il prezzo di acquisto, resta esclusa la riconducibilità sia nei redditi di capitale poiché...