Ai sensi dell'art. 1481 C.C. il compratore può sospendere il pagamento del prezzo, quando ha ragione di temere che una cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi, salvo che il venditore presenti idonea garanzia o che il pericolo sia noto al compratore al tempo della vendita.
Il diritto previsto dall'art. 1481 C.C. di sospendere il pagamento del prezzo o pretendere la prestazione di idonea garanzia presuppone che il pericolo di evizione sia effettivo e non meramente presunto o putativo, onde non può risolversi in un mero timore soggettivo che l'evizione possa verificarsi, ma anche quando si abbia coscienza che la cosa appartenga ad altri, occorre che emerga da elementi oggettivi o comunque da indizi concreti che il vero proprietario abbia intenzione di rivendicare, in modo non apparentemente infondato, la cosa.
Il compratore non può sottrarsi all'adempimento sulla scorta di un suo timore che non sia reale e concreto, come nel caso in cui l'immobile compravenduto provenisse da una donazione e potesse quindi teoricamente essere oggetto di una futura azione di riduzione per lesione di legittima (Cass. sez. II, 17.03.1994, n. 2541; Cass. sez. II, 27.03.2019, n. 8571), essendo necessario che l'azione del terzo sia promossa o quantomeno minacciata.
Da ciò ne consegue che, in caso di fallimento del dante causa del promissario venditore di un immobile, l'astratta possibilità di un'eventuale azione...