È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12.05.2021, n. 112 la L. 6.05.2021, n. 61, di conversione, con modificazioni, del D.L. 13.03.2021, n. 30, recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena". Di particolare rilievo è la previsione introdotta all’art. 2, c. 2, che dispone la possibilità, per il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni (o anche non conviventi in caso di figli disabili), in alternativa all’altro genitore, di astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio. Con ciò si può quindi ritenere che l’astensione sarà consentita, nei limiti di cui si dirà poco oltre, anche in caso di frequenza ad asili nido e a scuole dell’infanzia.
Il congedo 2021 per genitori è altresì fruibile, come da inziale disposizione del D.L. 30/2021, in caso di infezione da SARS CoV-2 o per quarantena da contatto del figlio di età inferiore a 14 anni (senza limiti di età in caso di grave disabilità), ovunque avvenuto.
Il congedo, è bene ricordare, può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non può esser...