Secondo quanto previsto dal legislatore civilistico, ai sensi dell’art. 1470 c.c., la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa, espressamente richiesta (o il trasferimento di un altro diritto) verso il corrispettivo di un prezzo.
Non di rado capita di essere vittima di una pratica commerciale scorretta consistente nella fornitura di beni e servizi non richiesti. In virtù di quanto previsto dal Codice del Consumo disciplinato dal D.Lgs. 6.09.2005 n. 206, l’attivazione di servizi non richiesti viola l’art. 2, che impone nell’esercizio di pratiche commerciali un’adeguata informazione e una corretta pubblicità, nonché l’osservanza dei principi di buona fede, correttezza e lealtà, nonché alla correttezza, alla trasparenza e all’equità nei rapporti contrattuali. La normativa vieta ovviamente l’esecuzione di forniture, con contestuale richiesta di pagamento, senza che vi sia stata una preventiva ordinazione da parte del consumatore. La finalità è quella di evitare che il consumatore sia indotto a pagare servizi o beni non desiderati nella convinzione di essere costretto, tutelandolo dal rischio di essere esposto a pressioni indesiderate. In ogni caso è anche previsto che l’assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a fornitura non richiesta non costituisce consenso.
L’art. 52 del medesimo Codice del Consumo prevede che “in tempo utile prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere una serie di informazioni” (identità del professionista, caratteristiche essenziali e prezzo del bene o del servizio, spese di consegna, modalità del pagamento, ecc.).
Coloro che sono raggiunti da attivazione di servizi con contestuale addebito in fattura, possono richiedere la disattivazione del servizio tramite il Servizio Clienti e, contestualmente, inviare al fornitore di tali servizi una lettera di reclamo, con allegata la fotocopia della carta d’identità e copia della fattura ricevuta, nella quale si contesta l’addebito e si chiede formalmente l’immediata disattivazione del servizio e l’emissione di nota di accredito ex art. 26, c. 3 D.P.R. 633/1972, al fine di procedere all’annullamento del documento fiscale indebitamente emesso.
Per avere valore legale, le intimazioni devono essere inviate per raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata (PEC). Si può utilizzare anche il fax, ma è sempre consigliabile far seguire una copia per raccomandata A/R o PEC.
In alcuni casi, purtroppo, se l’addebito da parte dell’asserito fornitore è già avvenuto, oltre alla disattivazione del servizio non richiesto, occorrerà attivarsi per ottenere il rimborso da richiedere in primo luogo con i seguenti passi:
Non di rado capita di essere vittima di una pratica commerciale scorretta consistente nella fornitura di beni e servizi non richiesti. In virtù di quanto previsto dal Codice del Consumo disciplinato dal D.Lgs. 6.09.2005 n. 206, l’attivazione di servizi non richiesti viola l’art. 2, che impone nell’esercizio di pratiche commerciali un’adeguata informazione e una corretta pubblicità, nonché l’osservanza dei principi di buona fede, correttezza e lealtà, nonché alla correttezza, alla trasparenza e all’equità nei rapporti contrattuali. La normativa vieta ovviamente l’esecuzione di forniture, con contestuale richiesta di pagamento, senza che vi sia stata una preventiva ordinazione da parte del consumatore. La finalità è quella di evitare che il consumatore sia indotto a pagare servizi o beni non desiderati nella convinzione di essere costretto, tutelandolo dal rischio di essere esposto a pressioni indesiderate. In ogni caso è anche previsto che l’assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a fornitura non richiesta non costituisce consenso.
L’art. 52 del medesimo Codice del Consumo prevede che “in tempo utile prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere una serie di informazioni” (identità del professionista, caratteristiche essenziali e prezzo del bene o del servizio, spese di consegna, modalità del pagamento, ecc.).
Coloro che sono raggiunti da attivazione di servizi con contestuale addebito in fattura, possono richiedere la disattivazione del servizio tramite il Servizio Clienti e, contestualmente, inviare al fornitore di tali servizi una lettera di reclamo, con allegata la fotocopia della carta d’identità e copia della fattura ricevuta, nella quale si contesta l’addebito e si chiede formalmente l’immediata disattivazione del servizio e l’emissione di nota di accredito ex art. 26, c. 3 D.P.R. 633/1972, al fine di procedere all’annullamento del documento fiscale indebitamente emesso.
Per avere valore legale, le intimazioni devono essere inviate per raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata (PEC). Si può utilizzare anche il fax, ma è sempre consigliabile far seguire una copia per raccomandata A/R o PEC.
In alcuni casi, purtroppo, se l’addebito da parte dell’asserito fornitore è già avvenuto, oltre alla disattivazione del servizio non richiesto, occorrerà attivarsi per ottenere il rimborso da richiedere in primo luogo con i seguenti passi:
- contattando sempre il Servizio Clienti (avendo cura di conservare l’eventuale sms di attivazione e sms di disattivazione del servizio non voluto);
- trasmettendo, entro 15 giorni dal momento dell’addebito, la richiesta del rimborso per posta raccomandata o via PEC.
Nei casi più gravi si può segnalare l’accaduto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; tuttavia, la denuncia non apre un contenzioso e il consumatore non si troverà impegnato come parte in giudizio. L’Antitrust avvia un procedimento d’ufficio volto a verificare se vi è stata o meno l’attuazione di una pratica commerciale scorretta e, se ne ravvisa l’esistenza, agisce in perfetta autonomia.
