Si amplia lo spazio di autonomia fiscale riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario sull’addizionale regionale Irpef. L’art. 23 D.Lgs. 147/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11.08.2026, n. 185 ed entrato in vigore il 12.08.2026, modifica l’art. 6 D.Lgs. 68/2011 e l’art. 50, c. 3 D.Lgs. 446/1997. Le novità principali sono 2: la possibilità di introdurre una soglia di esenzione collegata a specifici requisiti reddituali e la facoltà di ridurre l’aliquota dell’addizionale fino ad azzerarla.
La più rilevante per i contribuenti riguarda la soglia di esenzione. Il nuovo periodo aggiunto all’art. 6, c. 4, D.Lgs. 68/2011 consente alle Regioni di stabilire un limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale regionale Irpef non è dovuta. La soglia, tuttavia, non opera come una franchigia: quando il reddito supera il limite fissato dalla Regione, l’addizionale torna applicabile al reddito complessivo. La scelta del legislatore riproduce il meccanismo già sperimentato per l’addizionale comunale, uniformando sotto questo profilo i 2 tributi. Un esempio chiarisce il funzionamento. Se una Regione fissa la soglia a 15.000 euro e mantiene l’aliquota all’1,23%, il contribuente con un reddito imponibile di 14.000 euro non versa nulla, mentre quello con un reddito di 16.000 euro versa l’addizionale sull’intero ammontare, pari a 196,80 euro, e non soltanto sui 1.000 euro eccedenti la soglia.
Resta fermo il principio secondo cui le aliquote regionali possono essere differenziate soltanto in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, salve le discipline transitorie già previste per l’adeguamento alla struttura dell’Irpef. La soglia di esenzione aggiunge uno strumento ulteriore, che potrà essere utilizzato dalle Regioni per concentrare il prelievo sui redditi superiori a un determinato livello. La riforma non stabilisce una soglia nazionale né introduce automaticamente un’esenzione: importo e requisiti dipenderanno dalle scelte delle singole Regioni. Contribuenti e sostituti d’imposta potranno quindi trovarsi di fronte a regole diverse a seconda del territorio di riferimento.
L’altra modifica riguarda l’aliquota. L’art. 6, c. 1 D.Lgs. 68/2011 già consentiva di aumentare o diminuire l’aliquota base dell’addizionale, fissata all’1,23%. Il D.Lgs. 147/2026 precisa ora che la riduzione può arrivare fino all’azzeramento. Non cambia invece il limite massimo della maggiorazione, pari a 2,1 punti percentuali, con la conseguenza che l’aliquota può arrivare al 3,33%. La scelta di ridurre o azzerare l’aliquota si traduce in un minor gettito per la Regione che la adotta.
La riforma interviene anche sul coordinamento con l’Irap. Viene eliminato il vincolo che, per le Regioni che avevano disposto una riduzione dell’Irap, limitava a 0,5 punti percentuali la maggiorazione dell’addizionale applicabile ai redditi del primo scaglione Irpef. Le 2 leve fiscali regionali potranno quindi essere manovrate con maggiore autonomia, fermi restando gli altri limiti previsti dalla legge.
Sul piano operativo, le nuove possibilità non producono effetti automatici: saranno necessarie specifiche scelte legislative regionali. L’art. 50, c. 3 D.Lgs. 446/1997, come modificato dal D.Lgs. 147/2026, conferma che l’aliquota base è pari all’1,23% e che la legge regionale che dispone la maggiorazione deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 31.12 dell’anno precedente a quello cui l’addizionale si riferisce. Poiché il decreto è entrato in vigore nell’agosto 2026, l’azzeramento e la soglia di esenzione potranno trovare applicazione, secondo il calendario ordinario, dal periodo d’imposta 2027, se le relative scelte regionali saranno adottate nei termini. Per il professionista diventa così ancora più importante verificare annualmente non soltanto le aliquote applicabili nella Regione di riferimento, ma anche l’eventuale presenza di una soglia di esenzione e dei relativi requisiti reddituali.
