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Società 17 Settembre 2018

Adempimenti antiriciclaggio per compro oro e gioiellerie


L'art. 3 D.Lgs. 231/2007, riscritto dal D.Lgs. 90/2017, individua al c. 5, lett. d) tra i soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio “gli operatori professionali in oro di cui alla legge 7/2000". Il D.Lgs. 92/2017, in vigore dal 5.07.2017, ha emanato le disposizioni per gli adempimenti di questi soggetti. È considerata attività di compro oro l'attività, sia esclusiva che secondaria, svolta da operatori commerciali che effettuano compravendita o permuta di oggetti preziosi usati. Per svolgere questo tipo di attività è obbligatoria l'iscrizione nel registro degli operatori compro oro tenuto dall'OAM, Organismo degli Agenti e Mediatori. Gli operatori compro oro, prima dell'esecuzione di qualsiasi operazione riguardante la compravendita o la permuta di oggetti preziosi usati, devono procedere all'identificazione del cliente e dell'eventuale esecutore. L'identificazione va effettuata mediante un documento di riconoscimento valido alla data dell'operazione. L'operatore dovrà farsi rilasciare informazioni sull'eventuale presenza del titolare effettivo. L'art. 4, c. 2 vieta per ogni operazione di importo pari o superiore a 500 euro l'utilizzo del contante, sia per compravendite effettuate in un'unica operazione, sia effettuate con più operazioni frazionate. Anche gli operatori compro oro sono obbligati, se ne ricorrono i presupposti, a segnalare le...

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