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Lavoro
27 Gennaio 2021
Adozione di “prassi incaute” e responsabilità connesse
Il datore di lavoro non risponde di eventi lesivi o letali per “culpa in vigilando” se non è dimostrato che fosse a conoscenza o nella possibilità di conoscere comportamenti incauti posti in essere in azienda.
In materia di infortuni sul lavoro la posizione di garanzia del datore di lavoro non può essere condizione sufficiente a rilevare una sua responsabilità diretta, se i lavoratori mettono in essere comportamenti tesi a eludere le prescrizioni di sicurezza con modalità a lui non note. La sentenza di Cassazione Penale 21.12.2020, n. 36788, in continuità con la giurisprudenza precedente, mette in correlazione l'omissione di tutela alla certezza della conoscenza o conoscibilità di prassi incaute adottate e diffuse all'interno dello stabilimento, determinanti per il verificarsi dell'evento.
Il fatto riguarda l'infortunio mortale di un lavoratore addetto al quadro comandi di un macchinario per cesoiatura (punzonatura di fogli metallici). L'operatore, entrato nell'area pericolosa per intervenire su un meccanismo inceppato attraverso un cancelletto abusivo invece di utilizzare l'apposito varco protetto da fotocellule, viene travolto dalla ripartenza del carrello d'alimentazione.
La pronuncia di primo grado, che ha assolto il datore di lavoro dal reato di omicidio colposo con violazione di norme di sicurezza e l'impresa dall'illecito amministrativo ex art. 25-septies, c. 2 D.Lgs. 231/2001 è stata riformata in appello. A lui si imputa come ad altre figure dell'organigramma di non aver vigilato su realizzazione e utilizzo dell'accesso abusivo all'area a rischio, la cui presenza era nota...