La C.G.T. di Firenze, con sentenza n. 148/2026, qualifica come reddito d'impresa la locazione turistica gestita tramite portali online, in presenza di elevato numero di prenotazioni, continuità pluriennale dell'attività e assenza di altri redditi.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze, con la sentenza n. 148/2026 (non ancora disponibile in forma integrale nella banca dati della giustizia tributaria), ha stabilito che l'attività di locazione turistica gestita tramite piattaforme telematiche può qualificarsi come reddito d'impresa, con conseguente inapplicabilità del regime di cedolare secca, anche sulla base di elementi indiziari. La lettura della sentenza sostanzialmente afferma che stare sotto la soglia del numero di appartamenti locati non esclude automaticamente l’imprenditorialità. Piuttosto, definisce la disciplina dell’onere della prova. Sotto la soglia, spetta all’Amministrazione dimostrare, nel caso specifico, che l’attività è imprenditoriale.Caso esaminato - L'accertamento trae origine da una verifica della Guardia di Finanza, che aveva acquisito le prenotazioni ricevute da una struttura ricettiva, unitamente a prospetti riepilogativi e fatture. La struttura erogava esclusivamente il servizio di pernottamento, senza servizi aggiuntivi. Sulla base dei dati così ricostruiti, la Direzione Provinciale di Firenze dell'Agenzia delle Entrate aveva accertato un reddito d'impresa e un volume d'affari Iva, irrogando le relative sanzioni. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi, sostenendo che l'attività era riconducibile alle locazioni brevi e, dunque, a reddito fondiario, con applicazione della cedolare secca, peraltro già trattenuta (a titolo di ritenuta) dalla...