L’approvazione definitiva degli emendamenti ai principi contabili nazionali, pubblicati l’8.12.2025 dall’OIC, ha determinato un passo importante per l’aggiornamento delle regole contabili, rendendole più chiare e coerenti con le pratiche applicative. Le modifiche introdotte sono applicabili obbligatoriamente ai bilanci con esercizio avente inizio dal 1.01.2026 (facoltativamente già dal 2025) e interessano numerosi standard OIC, tra cui la contabilizzazione degli affrancamenti di riserve in sospensione d’imposta, la disciplina delle vendite con opzione di riacquisto, la gestione degli ammortamenti e l’attualizzazione di fondi per oneri futuri.
Una delle modifiche più significative ha riguardato il principio OIC 25 in materia di imposte sul reddito, con un’importante precisazione in merito alla rilevazione dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento delle riserve di rivalutazione in sospensione d’imposta. In particolare, in luogo della precedente proposta (che prevedeva la rilevazione del debito tributario in diminuzione della riserva affrancata) la versione definitiva approvata prevede la necessità di iscrivere il debito relativo all’imposta sostitutiva in contropartita a una specifica riserva del patrimonio netto, senza ridurre la riserva oggetto di affrancamento. Inoltre, qualora in sede di rivalutazione dovesse essere stata iscritta una passività per imposte differite, quest’ultima dovrà essere riversata in contropartita al debito per l’imposta sostitutiva. Questa impostazione garantisce una rappresentazione contabile più coerente e una maggiore neutralità patrimoniale, assicurando una corretta separazione tra risorse affrancate e oneri fiscali e contribuendo a una più trasparente informativa di bilancio.
Sul piano della rappresentazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, l’OIC 24 è stato modificato per consentire, in casi specifici, l’utilizzo dei ricavi come criterio di allocazione delle quote di ammortamento. In particolare, questa possibilità è ammessa esclusivamente laddove l’ammortamento avvenga a quote decrescenti e sia possibile dimostrare una correlazione attendibile tra l’andamento dei ricavi e lo sfruttamento economico del bene. Questa modifica risponde, in particolare, alle criticità applicative emerse in fattispecie come la cessione di licenze, nelle quali l’attuale criterio costante può generare disallineamenti significativi nei risultati di esercizio.
Anche sul fronte delle operazioni con opzione di riacquisto, gli emendamenti introducono importanti chiarimenti: l’aggiornamento degli OIC 13, 16 e 24 stabilisce un principio di simmetria con quanto già previsto dall’OIC 34 per il venditore. Viene infatti stabilito che il bene acquistato può essere iscritto dall’acquirente nel proprio bilancio (tra rimanenze, immobilizzazioni materiali o immateriali) solo se vi sia ragionevole certezza che l’opzione di rivendita non verrà esercitata. In caso contrario, il bene deve restare iscritto nel bilancio del venditore, a tutela della rappresentazione sostanziale dell’operazione e in coerenza con il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.
Un ulteriore intervento ha riguardato la rappresentazione in bilancio degli effetti dell’attualizzazione dei fondi per oneri di smantellamento e ripristino. Gli emendamenti agli OIC 16 e 31 prevedono ora che gli effetti (sia positivi che negativi) derivanti dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso di attualizzazione devono essere iscritti nella voce C.17-ter del conto economico (voce espressamente prevista per riflettere la natura finanziaria, ma non strettamente creditizia, di questi componenti). In questo modo si assicura una separata evidenza informativa di proventi e oneri che, pur avendo natura finanziaria, non derivano da operazioni di indebitamento tradizionale.
Infine, si segnala che nella versione definitiva degli emendamenti approvati non ha trovato seguito la proposta di modifica all’OIC 21 in materia di oneri accessori all’acquisto di partecipazioni (ciò conferma la mancanza di convergenza interpretativa su tale aspetto nel corso della consultazione pubblica).
