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Imposte dirette 05 Febbraio 2026

Affrancamento riserve: doppia imposta sostitutiva e incoerenze

La legge di Bilancio 2026 consente l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta con imposta sostitutiva del 10%, ma prevede anche il 13% in caso di assegnazione ai soci. L’assenza di vincoli normativi rende incoerente la doppia imposizione, potendo optare per il regime meno oneroso.

L’art. 1, c. 44 della legge di Bilancio 2026 torna a consentire l’affrancamento dei saldi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta, con l’aggiornamento dei riferimenti temporali (devono risultare esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024 e l’affrancamento viene previsto per la parte che ancora residua stanziata in bilancio al 31.12.2025). Per rimuovere la condizione sospensiva d’imposta viene prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% da liquidare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e da versare distribuita obbligatoriamente in 4 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sempre relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.Unitamente a tale prospettiva di affrancamento viene previsto, nell’ambito della disciplina dell’assegnazione o cessione degli immobili non strumentali ai soci, l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate nelle relative operazioni di storno contabile e in sede di trasformazione in società semplice. L’intersezione delle 2 norme non appare generare alcuna incompatibilità tra esse, nel senso che...

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