Agenzia delle Entrate: adempimento collaborativo ed esenzione ritenuta
L’adesione al regime di adempimento collaborativo consente, anche in assenza del periodo minimo di detenzione della partecipazione, di ottenere la disapplicazione della ritenuta sui dividendi e sugli interessi. Questo principio emerge dagli interpelli 25.02.2025 nn. 48 e 49.
Nel primo caso esaminato, la società italiana Alfa è interamente controllata dalla società olandese Beta, la quale è posseduta per l’85% da una Srl italiana e per il restante 15% da Delta BV. Alfa intende distribuire a Beta una parte degli utili relativi al 2023, beneficiando dell’esenzione dalla ritenuta prevista dall’art. 27-bis del D.P.R. 600/1973. I requisiti formali per l’esenzione sembrano essere rispettati: infatti, Beta detiene almeno il 10% del capitale sociale di Alfa (anzi, ne possiede il 100%), ha una forma giuridica di BV, è residente in un Paese UE ed è soggetta a tassazione ordinaria senza esenzioni particolari. Tuttavia, non soddisfa il requisito del possesso della partecipazione per almeno un anno. Se l’esenzione totale non fosse concessa, dovrebbe applicarsi la ritenuta ridotta dell’1,2% (ai sensi dell’art. 27, c. 3-ter del D.P.R. 600/1973) con possibilità di chiedere il rimborso una volta maturato il periodo minimo di detenzione. Tuttavia, sul punto, l’Agenzia ha accolto la richiesta di Alfa, riconoscendo la possibilità di disapplicare integralmente l’applicazione della ritenuta pur in assenza del requisito temporale. Infatti, è stato osservato che il regime dell’adempimento collaborativo prevede una comunicazione trasparente e continuativa tra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria, che garantisce un controllo più efficace (come chiarito nella risposta n. 537/2021). Inoltre, l’art. 5 del D.Lgs. 128/2015 prevede...