La legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), all’art. 1, cc. 55-56-57, ha introdotto, soltanto per l’anno 2023, un regime di tassazione agevolato chiamato “Flat tax incrementale”. Questo regime non è totalitario, nel senso che non sostituisce la tassazione ordinaria per la totalità del reddito del contribuente, come per esempio accade nel regime forfetario, ma prevede una tassa piatta solo per una parte del reddito del contribuente del 2023; il residuo è tassato ordinariamente con le aliquote a scaglioni Irpef.
I beneficiari possono essere soltanto le persone fisiche:
esercenti attività d’impresa;
lavoratori autonomi;
imprese familiari/aziende coniugali non gestite in forma societaria, limitatamente al titolare dell’impresa.
Sono quindi esclusi:
i redditi conseguiti dal socio in trasparenza (società di persone, Srl trasparenti);
i redditi conseguiti dall’associato dello studio professionale;
i forfetari (L. 190/2014);
i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2023.
Il quadro ove indicare i conteggi della flat tax è il quadro LM, nonostante non abbia nulla a che fare con il regime forfetario (che, anzi, è uno degli esclusi). Pertanto, il contribuente, che opta per tale tassazione, dovrà compilare il suo quadro di riferimento (RG, RF, RE) e in aggiunta il quadro LM.
La sezione dedicata alla flat tax è la sezione II: al rigo...