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Diritto 17 Giugno 2022

Agevolazioni e trasferimento di residenza

Il trasferimento della residenza rappresenta un fattore indispensabile per fruire delle riduzioni impositive correlabili all’acquisto di immobili e il termine di 18 mesi risulta perentorio e non meramente sollecitatorio.

È stato necessario un ulteriore intervento della Cassazione per ribadire la necessità dell’adempimento di trasferimento di residenza, indispensabile per fruire delle agevolazioni correlate all’acquisto della prima casa. Nello specifico, la VI Sez. Civ. della Cassazione (ordinanza 1.06.2022, n. 17867) ha tolto ogni dubbio in merito alla disciplina applicabile in caso di acquisizioni immobiliari agevolate, sancendo che, ai fini dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima casa, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel D.P.R. n. 131/1986, Tariffa allegata, Parte Prima, art. 1, nota II bis, c. 1, lett. a), l'acquirente assume un vero e proprio obbligo verso l’Amministrazione finanziaria attraverso la dichiarazione di voler stabilire la propria residenza nel Comune in cui è sito l'immobile. Il termine per trasferimento (18 mesi dalla stipula dell'atto) deve essere osservato alla stregua di un termine perentorio e non meramente sollecitatorio. L'inadempimento darebbe inevitabilmente luogo alla decadenza dal beneficio, anticipato al momento della registrazione, salva la configurabilità di un'ipotesi di forza maggiore. La citata disposizione normativa, tra le altre condizioni, sancisce che l’applicazione dell'aliquota agevolata ai fini dell’imposta di registro, negli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di abitazioni non di lusso, trova sempre applicazione...

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