Responsabilità esclusa in caso di aggiotaggio: il modello organizzativo predisposto risultava eluso fraudolentemente dagli organi rappresentativi della società, grazie al margine di manovra loro attribuito dalla legge (Cass. 23401/2022).
La responsabilità degli enti per reati commessi dai “soggetti in posizione apicale” non sussiste ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 231/2001 se l’ente prova che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
È onere dell’accusa dimostrare non solo l’esistenza dell’illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della società, ma anche il collegamento teleologico tra l’azione del reo e l’interesse societario, individuando gli elementi indicativi della colpa organizzativa dell’ente che rendono autonoma la responsabilità di quest’ultimo.
Nel giudicare sull’idoneità del modello organizzativo non potrà assegnarsi rilievo al solo fatto che un reato sia stato effettivamente consumato, diversamente opinando, infatti, la clausola di esonero della responsabilità dell’ente non potrebbe mai trovare applicazione e la citata disposizione normativa sarebbe di fatto inutiliter data.
Il rischio reato viene ritenuto accettabile quando il sistema di prevenzione non possa essere aggirato se non fraudolentemente a conferma del fatto che il legislatore ha voluto evitare di punire l’ente secondo un criterio di responsabilità oggettiva.
L’art. 6, c. 4 nel prevedere che i...