RICERCA ARTICOLI
Diritto 02 Marzo 2022

Aggravanti di pena per il consulente che concorre nella frode fiscale

L’aggravante per frode fiscale ex art. 13-bis, c. 3 D.Lgs. 74/2000 è diretta al consulente qualora questi elabori e commercializzi sistemi di frode fiscale.

In tema di reati fiscali, qualora il consulente (commercialista, avvocato, consulente d’impresa e simili) fornisca un apporto nell'ideazione o realizzazione della frode fiscale, risulta sicuramente assoggettabile a una peculiare aggravante che comporta un aumento di pena. A mente dell'art. 13-bis, c. 3, D.Lgs. 74/2000, le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II° D.Lgs. 74/2000, sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista, o da un intermediario finanziario o bancario, attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale. Il legislatore ha inteso introdurre uno specifico inasprimento delle sanzioni penali (incrementate nella misura pari alla metà), normalmente previste per i reati in materia di imposte sui redditi e Iva, per la categoria dei soggetti genericamente indicati. Il dettato letterale della norma non appare sicuramente impeccabile in termini di sufficiente determinatezza, ragion per cui possono originarsi (come accade nella prassi) degli equivoci, scaturenti da letture interpretative contrastanti. L’intento che ci si prefigge è quello di delineare una seppur sommaria tipizzazione delle fattispecie che si possono ricomprendere nei dettami normativi in commento. Sotto il profilo oggettivo, non sussistono dubbi, atteso l’espresso richiamo della norma...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.