L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 8.05.2020, n. 23, chiarisce ulteriormente le modalità da adottare nell'attività di vigilanza sul corretto inquadramento del personale.
L'INL, già con la circolare n. 1/2020, era intervenuto per fornire ai propri ispettori indicazioni di carattere operativo in tema di inquadramento previdenziale. Nell'occasione era stata data particolare attenzione ai verbali ispettivi di annullamento di rapporti di lavoro a seguito di diverso inquadramento previdenziale, con la conseguente iscrizione in altro settore.
L'INL, facendo proprie le indicazioni dell'Inps (circolare 126/2009), chiarisce che, quando si intenda procedere all'eventuale diverso inquadramento dell'impresa agricola, occorre che le prove raccolte siano circostanziate, con riferimento al mancato esercizio dell'attività agricola e, soprattutto, alla differente natura dell'attività svolta dall'azienda. La “raccomandazione” serve a realizzare un “rafforzamento delle conclusioni ispettive sia rispetto al fatto in sé, sia rispetto alla sua decorrenza”. Il verbale, che disconosce l'inquadramento dell'azienda, ha effetto retroattivo con l'ulteriore conseguenza, per gli operai agricoli, del venir meno della speciale tutela assistenziale e previdenziale.
L'Inps, a seguito del disconoscimento, recupera le prestazioni previdenziali eventualmente erogate e provvede ad aggiornare le singole posizioni assicurative con tutte le conseguenze ai fini del diritto e della misura delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti.
Preso atto delle...