A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 il tessuto economico italiano ha subito e continua a subire ingenti perdite di fatturato che creano non poche difficoltà di natura debitoria. Lo Stato per alleviare tali disagi, nel tempo, è intervenuto con vari provvedimenti tesi all’erogazione di contributi a fondo perduto e alla concessione di finanziamenti garantiti.
L’accesso a tali benefici, come richiesto dalla normativa nel tempo emanata, è subordinato al possesso di alcuni requisiti da parte del richiedente. Qualora quest’ultimo, al fine di ottenere un maggiore beneficio, alteri i propri dati reddituali, commette il reato di indebita percezione di aiuti di Stato punito dall’art. 316-ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” (Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. La pena è della reclusione da 1 a 4 anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un...