Aspetti sanzionatori
Omessa segnalazione di operazioni sospette - La disciplina di riferimento, codificata all’art. 58, cc. 1 e 2 D.Lgs. 231/2007, prevede 2 distinte fattispecie tipiche:
- la prima, definita “base”, cioè non connotata dalla presenza di ulteriori elementi qualificanti della condotta materiale, è sanzionata nella misura di 3.000 euro;
- la seconda, detta “qualificata”, presenta alternativamente o cumulativamente ulteriori elementi costitutivi del fatto materiale, consistenti nei caratteri di comportamento “grave”, “ripetuto”, “sistematico” e “plurimo”. In questo caso la sanzione prevista è compresa tra 30.000 e 300.000 euro.
Se si tratta di violazione “qualificata”, la sanzione verrà determinata in funzione del livello di intensità della violazione. Il documento del MEF delinea 3 sub-intervalli (30.000-120.000 euro; 120.000-210.000 euro; 210.000-300.000 euro) che definiranno la sanzione da irrogare rispetto alla gravità e alla durata della violazione e al grado di responsabilità della persona fisica o giuridica.
Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica - Anche per quanto riguarda la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, il legislatore, all’art. 56, cc. 1 e 2, individua 2 distinte fattispecie tipiche. Con la fattispecie “base” è prevista l’applicazione della sanzione pecuniaria nella misura di 2.000 euro, che può essere ridotta da 1/3 a 2/3 a fronte di violazioni ritenute di minore gravità, situandosi nell’intervallo 666,67-1.333,33 euro.
La fattispecie “qualificata” è invece tipizzata dal legislatore in ragione della presenza, alternativa o cumulativa, dei medesimi elementi costitutivi previsti per l’omessa segnalazione delle operazioni sospette. In tal caso, può spaziare tra 2.500 e 50.000 euro.
Pagamenti in misura ridotta - Con finalità deflattive del contenzioso e di rapida definizione dei procedimenti, l’art. 68 D.Lgs. 231/2007, ha disciplinato l’istituto dell’applicazione della sanzione in misura ridotta per tutte le sanzioni previste dal Decreto.
L’istituto, che si applica dopo l’irrogazione della sanzione, comporta una riduzione dell’importo pari ad 1/3, a condizione che la richiesta sia inviata dall’interessato prima della scadenza del termine per l’impugnazione del decreto sanzionatorio (30 giorni dalla notifica dello stesso, o 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero).
