Al via la ricongiunzione tra Gestione Separata e Cassa professionale
Possibile ricongiungere i contributi tra Gestione Separata e Cassa professionale. Onere a carico del professionista, valutazione dell’anzianità contributiva, decorrenza del trattamento pensionistico.
Dal 9.02.2026, data di pubblicazione della circolare Inps n. 15/2026, come preannunciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali lo scorso 21.11.2025, il libero professionista può presentare domanda di ricongiunzione della contribuzione versata alla Gestione Separata Inps e alla Cassa professionale sia in entrata (verso la Gestione Separata) che in uscita (dalla medesima Gestione verso la Cassa professionale), ai sensi della L. 45/1990.Il veto previsto in precedenza era giustificato dalla particolare configurazione della Gestione Separata, basata sul sistema di calcolo contributivo.In attuazione di un consolidato indirizzo giurisprudenziale (di legittimità e di merito) e previa condivisione con il Dicastero del Lavoro, l'Inps supera l’attuale orientamento amministrativo e fornisce le necessarie indicazioni con la citata circolare n. 15/2026, rinviando alla L. 45/1990 per quanto non diversamente indicato nel documento di prassi. Ed è a questa legge che, avverte l'Istituto, occorre fare riferimento per la ricongiunzione in uscita dalla Gestione Separata ai fini dell’elaborazione del prospetto contributivo e della determinazione dell’importo da trasferire.Con riguardo invece alla ricongiunzione in entrata verso la Gestione Separata l'Inps fornisce le seguenti istruzioni: - considerata la natura interamente contributiva delle prestazioni previste nella Gestione Separata, anche i periodi oggetto di ricongiunzione seguono una valutazione secondo il sistema di...