Aliquota al 5% nel regime forfetario e controlli sui requisiti
Rigorosa verifica dei requisiti per l'aliquota al 5%. Il vincolo di novità preclude l'accesso a chi prosegue attività passate, o transita da altri regimi. Nel quadro LM va barrata l'apposita casella.
Il tema dell'applicazione dell'aliquota ridotta nel regime forfetario risulta sempre di stringente attualità, posto che l'Agenzia delle Entrate sta intensificando le verifiche sul corretto possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione procedendo, in caso di irregolarità, al recupero a tassazione della differenza rispetto all'aliquota ordinaria del 15%, con l'applicazione delle relative sanzioni. È quindi opportuno ricordare quali sono le regole da rispettare per beneficiare dell'imposta sostitutiva al 5% per i primi 5 anni di attività. L'art. 1, c. 65 L. 190/2014 subordina l'accesso al rispetto congiunto di 3 condizioni: - il contribuente non deve aver esercitato un'attività artistica, professionale o d'impresa nei 3 anni precedenti;- la nuova iniziativa non deve costituire una mera prosecuzione di un'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, fatto salvo il periodo di pratica obbligatoria per l'accesso agli albi professionali;- in caso di prosecuzione di un'attività svolta da terzi, l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo precedente non deve superare la soglia massima per l'accesso al regime, attualmente fissata a 85.000 euro.Occorre prestare la massima attenzione al concetto di mera prosecuzione: come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 4.04.2016, n. 10/E, l'assenza del requisito di novità si valuta sotto il profilo sostanziale e non formale. Ciò significa che vi è continuità, e quindi preclusione...