Imposte dirette 22 Dicembre 2025

All’uso privato di un bene d’impresa consegue un reddito imponibile

La Corte di giustizia tributaria del Friuli-Venezia Giulia (sentenza n. 254/2025) qualifica come reddito imponibile l’uso personale di un natante aziendale, ritenendo irrilevante l’errata categoria reddituale. Una conclusione che ignora la riserva di legge dell’art. 23 Cost.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado Friuli-Venezia Giulia, con la sentenza n. 254/2025, si è pronunciata sulla rilevanza fiscale di un natante da diporto di proprietà della società, privatamente usato dal suo amministratore, nonché socio indiretto della medesima società (in quanto socio della holding che deteneva la partecipazione della società proprietaria dell’imbarcazione).L’Ufficio aveva emesso l'atto impugnato attribuendo all’amministratore (socio indiretto della società) un reddito in natura ascrivibile a un utilizzo personale dell’imbarcazione detenuta in leasing dalla società, richiamando l'art. 67, c. 1, lett. h-ter) del Tuir, e qualificando fiscalmente tale reddito come "reddito diverso". Per il ricorrente tale norma andava invece ritenuta erroneamente invocata dall'Ufficio, atteso che la medesima prospetta all’evidenza carattere residuale, in quanto applicabile nel solo caso in cui gli utilizzatori non intrattengono, contemporaneamente, rapporti lavorativi con l'impresa medesima. Quando, invece, il socio dell'impresa riveste anche la qualifica di lavoratore dipendente, percependo, quindi, redditi di lavoro dipendente o assimilati, le uniche norme invocabili ai fini della tassazione degli eventuali redditi in natura dallo stesso percepiti in relazione al rapporto lavorativo, sono e rimangono quelle di cui al Capo IV del Tuir. A tal proposito si deve sottolineare come la circolare dell'Agenzia delle Entrate 15.06.2012, n. 24/E al...

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