Diritto del lavoro e legislazione sociale 06 Dicembre 2025

Almeno 15 giorni lavorativi per le dimissioni di fatto

Con sentenza 9.10.2025 n. 837, il Tribunale di Bergamo ribalta quanto prospettato dalle precedenti sentenze in materia di dimissioni per fatti concludenti.

L'art. 19 L. 203/2024 ha aggiunto il c. 7-bis all'art. 26 D.Lgs. 151/201, introducendo le c.d. “dimissioni per fatti concludenti”: con riferimento a questo, la circolare del Ministero del Lavoro 27.03.2025 n. 6, nel descrivere tale novità, ha precisato che i 15 giorni debbano intendersi di calendario, ove non diversamente disposto dal Ccnl,e come gli stessi costituiscano il termine legale minimo perché il datore possa darne specifica comunicazione all'ITL.Con una Faq del 24.06.2025, inoltre, il Ministero ha ribadito come le disposizioni del Ccnl sulle assenze ingiustificate non possano dar luogo a dimissioni di fatto anziché a un licenziamento, poiché le eventuali previsioni contrattuali devono essere espressamente riferite a questa nuova fattispecie: una lettura che lo stesso Ministero non ha reputato essere superata neppure dalla sentenza n. 87/2025 del Tribunale di Trento in materia.In seguito, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4953/2025, aveva però fornito una lettura diametralmente opposta, sostenendo che "il termine di riferimento è quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, mentre il termine legale di 15 giorni opera solo in mancanza di previsione contrattuale": in sostanza, se un Ccnl prevede un termine per il licenziamento disciplinare, per il Tribunale "è questo, dunque, il termine rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 26, c. 7-bis". A tali intense vicissitudini, si aggiunge adesso la sentenza del Tribunale di Bergamo...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.