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Lavoro
14 Luglio 2020
Altro colpo della Corte Costituzionale al Jobs Act
Anche per il licenziamento viziato da meri aspetti formali vengono ribadite le censure già sottolineate con la sentenza 194/2018 in merito al sistema c.d. delle tutele crescenti.
Già con la sentenza n. 194/2018, la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimo il D.Lgs. 23/2015 nella parte in cui determinava in modo rigido l'indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato, sulla base unicamente dell'anzianità di servizio. Tale determinazione automatica trovava disciplina nell'art. 3, c. 1 per i licenziamenti affetti da vizi sostanziali, e nell'art. 4 per i licenziamenti viziati da meri errori formali/procedurali.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018 era intervenuta unicamente sulla tutela di cui all'art. 3, c. 1, in quanto da applicarsi al caso sottoposto all'attenzione del Giudice di merito che aveva sollevato la questione di costituzionalità; rimaneva esclusa la tutela di cui all'art. 4 che, per quanto basata su un meccanismo del tutto analogo, era rimasta estranea all'analisi della Consulta.
Parte della giurisprudenza (e della dottrina) aveva invocato una lettura costituzionalmente orientata anche dell'art. 4, facendo proprio l'insegnamento della Corte Costituzionale, così da scardinare l'automatismo del risarcimento senza passare attraverso un nuovo vaglio di costituzionalità. Non così, invece, i Tribunali di Roma e Bari, che hanno ritenuto necessario un pronunciamento esplicito della Consulta anche sull'art. 4.
L'esito di tale nuovo vaglio di costituzionalità era tanto atteso quanto scontato, dal momento...