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Diritto 04 Marzo 2021

Ammesso l'accordo con pagamento parziale anche di crediti privilegiati

L'art. 7 L. 3/2012 consente di predisporre la proposta di superamento della crisi economica familiare con soddisfacimento non integrale delle posizioni munite di privilegio, pegno o ipoteca.

Nell'anno 2012 venne emanata la c.d. legge salva suicidi per aiutare ad uscire dalla crisi economica familiare i tanti soggetti sovraindebitati senza colpa. Tra le tante difficoltà interpretative analizzano il caso di un accordo proposto per superare la crisi con pagamento parziale dei crediti privilegiati. Caso - Un soggetto ricorre per Cassazione contro il decreto con il quale il Tribunale di Roma ne ha respinto il reclamo avverso il diniego di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Dal decreto si evince che la proposta di accordo aveva contemplato la falcidia dei crediti erariali privilegiati diversi dall'Iva, con pagamento in misura dell'8% del totale e la riduzione al chirografo della parte residua, e inoltre il pagamento generale dei crediti chirografari al 7%. Il tribunale ha respinto il reclamo ritenendo ostativa la prevista falcidia dei crediti privilegiati, a prescindere dalla prospettata precedenza temporale dei pagamenti a essi riferibili. Proposto il ricorso, la Cassazione civile, sez. VI, 18.02.2021, n. 4270 lo ha accolto cassando il decreto impugnato. Il Tribunale di Roma aveva, infatti, respinto il reclamo ritenendo che il piano proposto, "nel prevedere la soddisfazione parziale dei crediti privilegiati e di crediti in origine chirografari, viola pertanto le posizioni dei creditori privilegiati, ed è quindi inammissibile per manifesta ragione attinente alla relativa fattibilità giuridica". Tale...

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