Nel labirinto del contenzioso tributario, vi è una situazione che, più di altre, mette a dura prova i nervi del professionista e la logica del cliente: la notifica di un atto impositivo intestato a una società, recapitato però nelle mani di una persona fisica qualificata come "amministratore di fatto", pur senza esserlo (o ritenendo di non esserlo). L'istinto difensivo, squisitamente umano prima che giuridico, suggerisce una reazione immediata: impugnare l'atto per mostrare la propria estraneità. "Non sono io l'amministratore, non c'entro nulla con questa gestione, annullate tutto". Ebbene, sia ben chiaro ai naviganti del diritto tributario: questa strategia, per quanto logicamente ineccepibile agli occhi del profano, è processualmente letale. La Cassazione, con l’ordinanza 16.01.2026, n. 939, ha ribadito con un rigore che non ammette repliche il principio della carenza di legittimazione attiva del "falso destinatario", cassando senza rinvio una sentenza di merito che aveva osato entrare nel merito della questione.
Caso: la tentazione dell’autodifesa - La vicenda trae origine da un classico accertamento (Iva, Ires, Irap e sanzioni) emesso nei confronti di una S.r.l., ma notificato a una persona fisica, nella sua presunta qualità di amministratore di fatto. L'atto, si badi bene, era intestato esclusivamente alla società e non conteneva alcuna pretesa tributaria o sanzionatoria diretta nei confronti della persona fisica. Il contribuente, sentendosi "tirato per la giacca", ha impugnato l'atto in proprio, ottenendo ragione nei gradi di merito proprio sull’insussistenza della qualifica di amministratore. Una vittoria di Pirro.
Doccia fredda della Cassazione - I Supremi Giudici, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, non si sono nemmeno presi il disturbo di esaminare se il soggetto fosse o meno l'amministratore. Hanno fermato tutto sulla soglia dell'ammissibilità: il ricorso introduttivo era inammissibile ab origine. Il ragionamento è tagliente: se l'atto è rivolto alla società e non chiede soldi a te persona fisica, tu non hai titolo per impugnarlo. Non puoi ricorrere in proprio nemmeno al solo fine di negare la tua qualità di rappresentante. La legittimazione a impugnare un atto intestato all’ente spetta, ça va sans dire, all'ente stesso.
Spunti operativi e criticità: come muoversi in studio? Qui il discorso si fa ostico e richiede la massima attenzione pratica. La pronuncia in commento impone al professionista di frenare l'impulsività del cliente. Se arriva in studio un atto intestato alla "Alfa Srl" notificato al cliente Tizio quale "amministratore di fatto", e l'atto non reca sanzioni proprie o responsabilità solidali esplicite verso Tizio, presentare ricorso a nome di Tizio significa regalare la vittoria all'Ufficio su un piatto d'argento per difetto di legittimazione. Il paradosso, che ha il sapore amaro di certa giurisprudenza formalista, è che per dire "non sono io il rappresentante", il soggetto dovrebbe attendere che l'Amministrazione gli notifichi un atto che lo colpisca direttamente nel patrimonio. La Cassazione precisa, infatti, che l'interesse ad agire non nasce dal timore di future responsabilità, le quali dovranno essere accertate con uno specifico atto autonomo, contro il quale, e solo allora, l'amministratore potrà difendersi.
Cosa fare, dunque? Nella pratica di studio, la strategia deve essere chirurgica:
- analisi dell'atto. Verificare se nell'atto vi è una pretesa diretta contro la persona fisica (es. sanzioni per violazione art. 11 D.Lgs. 472/1997 o responsabilità solidale ex art. 36 D.P.R. 602/1973). Se c'è, si impugna in proprio;
- se l'atto è "solo" societario. Il presunto amministratore di fatto non deve impugnare a nome proprio. Se si vuole contestare il debito della società, il ricorso deve essere proposto spendendo il nome della società stessa. Ma attenzione al cortocircuito: se impugno come società, sto implicitamente accettando il ruolo di rappresentante che voglio negare? È qui la trappola;
- l'attesa. Spesso, la scelta più dolorosa ma tecnicamente corretta, alla luce dell'ordinanza n. 939/2026, è lasciare che l'atto verso la società diventi definitivo (se la società è un guscio vuoto o non si intende difenderla), e prepararsi a difendere la persona fisica solo quando l'Agenzia proverà ad aggredire il suo patrimonio personale. È una linea difensiva rischiosa, che lascia l'amaro in bocca, perché costringe il cittadino a rimanere inerte mentre si forma un titolo esecutivo contro l'ente che si presume da lui gestito. Tuttavia, ignorare questo formalismo significa esporsi a una declaratoria di inammissibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, con la beffa di aver pagato un contenzioso inutile.
