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Diritto 13 Dicembre 2022

Amministratore di sostegno: i criteri di scelta per la nomina

Il Giudice Tutelare, accertato che il soggetto interessato necessiti della nomina di un Amministratore di sostegno, è tenuto a decidere e scegliere su chi ricadrà l’incarico.

La legge, all’art. 408 c.c., è chiara nell’affermare che l’Amministratore di sostegno deve essere scelto con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario. La norma in commento, inoltre, indica i criteri a cui il Giudice deve fare riferimento per la scelta dell’Amministratore di sostegno: nomina espressa dallo stesso interessato, mediante designazione anticipata; preferenza da accordare, ove possibile, ai familiari, indicati nei seguenti soggetti: il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il 4° grado, il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata; solo ove ricorrano gravi motivi, la nomina di una persona esterna alla cerchia familiare. Va precisato che la Legge vieta agli operatori dei servizi sociosanitari che hanno in cura il beneficiario di ricoprire l’incarico di Amministratore di sostegno in suo favore. Riguardo alla nomina dei familiari, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che non vi sia tra i soggetti elencati un ordine preferenziale, atteso che la Legge riconosce al Giudice un’ampia discrezionalità nella scelta della persona più idonea a svolgere le funzioni di Amministratore di sostegno, obbligandolo ad effettuare la preferenza esclusivamente in relazione agli interessi del beneficiario. In presenza...

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