Sino all’emanazione del D.P.R. 177/2015, i compensi dell’amministratore giudiziario venivano liquidati secondo prassi dei tribunali, spesso non uniformi. Il D.P.R. 177/2015 (artt. 3, 4 e 5) detta alcuni criteri generali applicabili, pertanto, a qualsivoglia tipologia di beni ed in particolare:
il compenso liquidato non può essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro;
quando i beni sequestrati appartengono a più proposti, per la liquidazione del compenso si procede in relazione a ciascuna massa attiva e passiva;
all’amministratore spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 5 e il 10% sull’importo del compenso;
all’amministratore spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ivi inclusi i costi dei coadiutori.
Questi alcuni dei chiarimenti contenuti nel documento del CNDCEC rubricato “Linee guida in materia di compenso dell’amministratore giudiziario e del coadiutore dell’ANBSC”.
L’autorità giudiziaria, si legge nello studio, può aumentare o ridurre l’ammontare del compenso liquidato in misura non superiore al 50%, sulla base dei seguenti criteri:
complessità della gestione;
ricorso all’opera di coadiutori;
necessità e frequenza dei controlli esercitati;
qualità dell’opera prestata e dei risultati ottenuti;
sollecitudine con cui sono state condotte...