Accertamento, riscossione e contenzioso 29 Dicembre 2025

Amministratori di fatto e sedi estere fittizie: stop abusi societari

La Suprema Corte chiarisce quando il trasferimento all’estero della sede sociale possa essere equiparato alla liquidazione, con conseguente responsabilità personale degli amministratori per imposte e sanzioni, soprattutto nei casi di società prive di effettiva vitalità.

La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 29575/2025 trae origine dalla contestazione dell’Agenzia delle Entrate mossa avverso degli amministratori di fatto di una S.r.l. operante nel settore edile, nei cui confronti erano stati emessi avvisi di accertamento per i periodi d’imposta 2007-2009, con recupero di Iva, Ires e Irap, nonché con irrogazione di sanzioni amministrative. Secondo l’Amministrazione Finanziaria, la società aveva tenuto condotte tipicamente evasive: mancato versamento delle ritenute Irpef, esposizione di costi inesistenti e indicazione di crediti Iva fittizi, con l’obiettivo di abbattere l’imponibile.Il cuore del contenzioso si concentrava sulla circostanza che la società avesse successivamente trasferito la sede legale all’estero. Per l’Erario, tale trasferimento era soltanto formale: la direzione effettiva, il centro decisionale e l’attività economica sarebbero rimasti in Italia. Su questa base, l’Agenzia sosteneva che la manovra doveva essere considerata equivalente a un atto di liquidazione, con conseguente applicazione degli artt. 2495 c.c. e 36 D.P.R. 602/1973, i quali prevedono la responsabilità personale di amministratori, liquidatori e soci per il mancato pagamento dei tributi quando vi sia distribuzione di attività o distrazione di beni societari.La Commissione tributaria provinciale di Milano, prima, e la C.T.R. Lombardia, poi, avevano tuttavia escluso la possibilità di applicare tali...

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