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Diritto
03 Aprile 2020
Ammissibilità dell'induttivo? Va sempre motivata
In sede di appello, non è ammissibile la mera condivisione delle motivazioni espresse nel giudizio di primo grado in ordine all'applicabilità dei parametri, ma si esige sul punto anche un'adeguata motivazione.
Anche qualora la decisione del giudice di primo grado (CTP) sia pienamente condivisibile, il giudice d’appello (CTR) non si può limitare a un mero richiamo al precedente decisum, evidenziando la correttezza dell’iter argomentativo seguito e operando tramite quel procedimento volgarmente definito del “copia e incolla”. In materia di accertamento induttivo, regolamentato ai sensi dell’art. 39, D.P.R. 600/1973 e motivato sulla scorta di una desunta antieconomicità dell’attività svolta, la CTR non può limitarsi a operare un mero richiamo alla parte della decisione di primo grado, che abbia proceduto alla ridefinizione di una percentuale di ricarico applicata in sede di accertamento, evidenziandone sic et simpliciter la correttezza e senza chiarire le circostanze e l’iter logico-giuridico per giungere a tale assunto.
Tale indicazione perviene dalla Suprema Corte di Cassazione, V^ Sezione Civile, con l’ordinanza 17.03.2020, n. 7365 (udienza del 10.12.2019). La vicenda trae spunto dall'attività ispettiva esperita nei confronti di un contribuente esercente attività di panificazione, destinatario di un atto d’accertamento con la contestazione di un maggior reddito d’impresa rispetto a quello dichiarato. Le correlate rilevazioni erano fondate, in tal caso, su una desunta antieconomicità dell'attività.
Sulla scorta di tali presupposti, il Fisco procedeva...