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Diritto 21 Ottobre 2019

Ammissione al passivo a seguito di azione revocatoria

Se si revoca il pagamento effettuato dal fallito prima della declaratoria, si pone il problema del diritto del creditore anche in rapporto alla garanzia inizialmente sussistente sul credito pagato.

Ai sensi dell'art. 70, c. 2 L.F., colui che per effetto dell'azione revocatoria ha dovuto restituire quanto aveva ricevuto dal fallito, è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito. La norma trascura due aspetti ovvero: - se in relazione all'art. 101 L.F., l'insinuazione del credito debba essere fatta valere entro l'anno dall'esecutorietà dello stato passivo (eventualmente con riserva) o, in deroga alla norma citata, possa essere effettuata, per effetto della restituzione, in ogni tempo, prima della chiusura del fallimento; - se l'eventuale privilegio che caratterizzava il credito soddisfatto prima del fallimento, si trasferisca sul credito restitutorio del convenuto in revocatoria. Sul primo aspetto non par dubbio che il creditore abbia riscosso il credito prima della sentenza dichiarativa di fallimento ed essendo già soddisfatta la propria pretesa creditoria, non avrebbe alcun diritto (prima dell'intervenuta revoca) per avanzare in sede fallimentare richiesta di ammissione al passivo. Solo a seguito dell'intervenuta pronuncia di revoca, una volta restituito il tantundem (ammontare) dell'operazione revocata, il creditore è legittimato a depositare la domanda di ammissione al passivo, anche oltre i termini di decadenza previsti dall'art. 101 L.F. In merito al secondo aspetto, circa il diritto di essere ammesso con lo stesso grado di privilegio che assisteva il credito estinto e...

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