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Diritto 23 Maggio 2022

Ammissione al passivo con effetto interruttivo anche per i coobbligati

L’effetto interruttivo della prescrizione ha efficacia anche nei confronti degli altri e non rileva che questi ultimi siano tenuti alla prestazione anche per titoli o cause diverse rispetto agli altri coobligati.

La Suprema Corte, con orientamento di gran lunga prevalente, ha ritenuto configurabile il vincolo della solidarietà anche tra coobligati tenuti a rispondere a diverso titolo di un adempimento (per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale). L’orientamento ha preso le mosse dalla lettera dell’art. 1292 c.c. che non determina l’origine dell’obbligazione solidale da un unico atto o fatto giuridico, bensì come situazione nella quale sono presenti più soggetti obbligati alla medesima prestazione, in modo che l’adempimento degli uni libera gli altri. In questa prospettiva si è ribadito che è irrilevante l'unicità o la pluralità dei fatti o dei mezzi giuridici in conseguenza dei quali è nato l’obbligo ad adempiere quella medesima prestazione, essendo invece essenziale che tutti i debitori siano obbligati, non a più prestazioni identiche, ma ad un’unica sostanziale prestazione. Nello stesso senso l’art. 2055 c.c. nel prevedere che “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”, deve esser interpretato dando all’unicità del fatto dannoso la legittima affermazione di una responsabilità solidale tra gli attori dell’illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti...

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