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Diritto 27 Gennaio 2020

Ammissione al passivo con riserva

Il creditore a bagnomaria deve proporre opposizione immediata allo stato passivo nelle forme dell'art. 98 L.F. se contesta l'apposizione della riserva, mentre al verificarsi della condizione sospensiva, procederà ai sensi dell'art. 113-bis L.F.

Nel sistema anteriore alla riforma della legge fallimentare del 2006 e 2007 il consolidato indirizzo giurisprudenziale affermava che l'opposizione allo stato passivo con riserva di produzione dei documenti giustificativi non esonerava il creditore dall'onere di proporre opposizione allo stato passivo, la quale costituiva l'unico mezzo per ottenere lo scioglimento o l'eliminazione della riserva, non essendo sufficiente il mero deposito dei documenti nella cancelleria del giudice delegato o il loro invio al curatore successivamente all'emissione del decreto di esecutorietà dello stato passivo, perché ciò avrebbe comportato l'elusione del controllo degli altri creditori e dunque dell'onere incombente sul creditore istante di fornire la prova del proprio credito in contraddittorio (Cass. 16657/2008). Da ciò la conseguenza che l'opposizione ex art. 98 L.F. era indispensabile non solo quando il creditore intendeva contestare la riserva apposta dal giudice, ma anche quando intendeva adempiere alla stessa, mediante il deposito della documentazione integrativa richiesta, in tal senso deponendo l'ampia formulazione dell'art. 98 L.F., che, nell'attribuire la relativa legittimazione ai creditori esclusi o ammessi con riserva, non introduceva alcuna distinzione con riguardo alla causa giustificativa della riserva (Cass. 11143/2012). Con la riforma della legge fallimentare, a parte la tipizzazione delle ipotesi di...

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