HomepageDirittoAmmissione al passivo: impugnazione dello scioglimento della riserva
Diritto
30 Marzo 2020
Ammissione al passivo: impugnazione dello scioglimento della riserva
Il provvedimento con cui il giudice delegato decide in merito al verificarsi o meno della riserva nel caso dell'art. 113-bis L.F. non può essere reclamato ai sensi dell'art. 26 L.F., ma va opposto con il rimedio dell'art. 98 L.F. (Trib. Roma 21.06.2019).
Lo scioglimento della riserva apposta all'ammissione dei crediti avviene con un apposito procedimento, ai sensi dell'art. 113-bis L.F., nell'ambito del quale quando si verifica l'evento che ha determinato l'ammissione al passivo in via riservata, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica con apposito decreto lo stato passivo, disponendo la definitiva ammissione del credito o del privilegio.
Tale decreto di definitiva ammissione del credito o di rigetto della domanda si pone, così, come un provvedimento con il quale il giudice delegato assume la decisione definitiva sulla domanda di insinuazione al passivo e, quindi, come provvedimento conclusivo della fase dell'accertamento del passivo, a cui è stata rinviata la decisione finale sull'ammissione o meno del credito.
È dibattuta in giurisprudenza la questione su quale sia il rimedio impugnatorio da adottare in un caso come quello in esame. Secondo un primo orientamento della giurisprudenza di merito (Tribunale Napoli 13.04.2011) il provvedimento del giudice delegato, incidendo sullo stato passivo, dovrebbe essere impugnato con il rimedio dell'opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. Secondo altra parte della giurisprudenza di merito (Tribunale Treviso 27.2.2019; Tribunale Terni 15.5.2011), trattandosi di un provvedimento in cui il giudice delegato non ha rilevanti margini di scelta in ordine al provvedimento da adottare, dovendo...