Con l'art. 22 del decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 148/2026) cambia un pezzo non piccolo delle regole sulla decadenza dell'accertamento relativo ai costi a efficacia pluriennale. L'ammortamento, in primis: quello resta il caso di scuola su cui ragiona il legislatore. Per capire davvero la portata della novità occorre tornare indietro di qualche anno. Con la sentenza 25.03.2021, n. 8500, le Sezioni Unite della Cassazione avevano affermato un principio piuttosto scomodo per i contribuenti: l'Agenzia delle Entrate può recuperare a tassazione la quota di ammortamento ritenuta indebitamente dedotta in ciascun anno d'imposta, senza essere obbligata ad accertare l'anno in cui il bene è entrato in funzione ed è stato iscritto a bilancio. Poco importa, dicevano i giudici, la ragione del recupero. Il discorso, secondo le Sezioni Unite, non riguarda tanto la formazione del reddito d'impresa, quanto piuttosto la delimitazione del potere accertativo, applicabile, tra l'altro, anche al riporto delle perdite e ai crediti d'imposta. Un principio ampio, dunque. Forse fin troppo ampio, almeno secondo chi ha scritto la delega fiscale: con l'art. 17, c. 1, lett. h) L. 111/2023, si era chiesto al Governo di ancorare la decorrenza della decadenza al periodo d'imposta in cui si verifica il fatto generatore del componente pluriennale, senza però intaccare gli obblighi di conservazione delle scritture contabili né i poteri di controllo sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti.Il...