L’ammortamento contabile delle immobilizzazioni materiali potrebbe diventare più semplice per micro e piccole imprese. La bozza del nuovo principio contabile OIC, pubblicata il 7.08.2026 e in consultazione fino al 28.02.2027, introduce infatti la possibilità di stimare la residua possibilità di utilizzazione dei cespiti facendo riferimento alle aliquote fiscali. La semplificazione interessa le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. e le microimprese di cui all’art. 2435-ter c.c. Il punto operativo è rilevante perché, nella prassi delle realtà di minori dimensioni, la vita utile dei beni viene spesso determinata proprio partendo dai coefficienti fiscali. La bozza OIC prova quindi a ricondurre tale comportamento entro una regola contabile espressa, purché il risultato resti coerente con la rappresentazione economica del cespite.
L’allineamento, tuttavia, non è automatico. La bozza stabilisce che la residua possibilità di utilizzazione può essere stimata sulla base delle aliquote fiscali soltanto in assenza di significative differenze rispetto alla vita utile stimata. In altri termini, il coefficiente fiscale può costituire una ragionevole approssimazione, ma non sostituisce ogni valutazione contabile. Se, per caratteristiche tecniche, modalità di impiego, obsolescenza o intensità di utilizzo, la durata economica del bene risulta significativamente diversa, l’impresa deve continuare a determinare il piano di ammortamento sulla base della vita utile effettiva. La semplificazione riduce quindi gli oneri amministrativi, ma non legittima un’applicazione meccanica delle aliquote fiscali quando queste producono un risultato non rappresentativo.
La bozza interviene anche su altri aspetti del piano di ammortamento. Per i cespiti entrati in funzione nell’esercizio può essere utilizzata la metà dell’aliquota normale, mentre l’ammortamento decorre dal momento dell’entrata in funzione, a condizione che tale data non sia significativamente distante da quella in cui il bene è disponibile per l’uso. Anche il valore residuo viene semplificato: si presume pari a zero, salvo che possa essere stimato attendibilmente e presenti un valore significativo. Per i fabbricati che incorporano il valore del terreno, inoltre, lo scorporo può essere effettuato applicando criteri forfetari, assumendo il terreno pari al 20% del costo complessivo dell’immobile, percentuale elevata al 30% per i fabbricati industriali, salvo evidenze che rendano tali valori significativamente non rappresentativi.
Coerentemente con l’impostazione semplificata, il metodo ordinario previsto dalla bozza è quello a quote costanti. Un metodo diverso resta possibile soltanto quando rappresenta meglio il grado di sfruttamento dell’immobilizzazione e l’effetto economico della differenza è significativo. La stessa logica costi-benefici consente inoltre di mantenere tra le immobilizzazioni materiali i cespiti destinati all’alienazione, senza riclassificarli nell’attivo circolante come previsto dall’OIC 16. In questo caso il bene è valutato al minore tra valore netto contabile e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, secondo l’art. 2426, c. 1, n. 9 c.c., e non è più oggetto di ammortamento.
La portata della novità va comunque letta con prudenza. Si tratta ancora di una bozza sottoposta a consultazione, suscettibile di modifiche anche rilevanti prima dell’approvazione definitiva. Inoltre, l’applicazione del futuro principio è prevista come facoltativa: l’impresa potrà adottarlo integralmente oppure utilizzare soltanto alcune semplificazioni, mantenendo per le altre voci i trattamenti ordinari. Le scelte effettuate dovranno essere applicate in modo costante nel tempo e indicate in nota integrativa. La stessa bozza non individua ancora una data definitiva di entrata in vigore, lasciando nei paragrafi transitori un riferimento convenzionale all’esercizio “X”. Ne deriva che l’allineamento tra ammortamento contabile e fiscale può diventare una semplificazione concreta, ma solo se l’aliquota fiscale continua a rappresentare, senza scostamenti significativi, la reale vita utile del cespite.
