Diritto del lavoro e legislazione sociale 20 Gennaio 2026

Ammortizzatori sociali e sostegno al reddito: riepilogo delle misure

L'Inps traccia il quadro generale degli ammortizzatori sociali e delle misure di sostegno al reddito e alle famiglie operativo nel 2026. Comunicazione di rioccupazione anche al datore di lavoro dal 18.12.2025.

Dal 18.12.2025 la comunicazione di svolgimento di altra attività lavorativa deve essere resa, dal lavoratore percettore del trattamento di integrazione salariale, anche al datore di lavoro. A ricordarlo è l'Inps con la circolare 15.01.2026, n. 1, rinviando a successiva circolare l'illustrazione degli effetti della modifica introdotta dalla legge per la semplificazione (art. 22, c. 1 L. 2.12.2025, n. 182).

La circolare n. 1/2026 fornisce il quadro generale degli ammortizzatori sociali e delle misure di sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2026.
L'Inps ricorda che è autorizzata una specifica integrazione del trattamento Cigs per i dipendenti della società Acciaierie d’Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per i quali sia prorogato il ricorso all'integrazione straordinaria negli anni 2025 e 2026. Le risorse possono essere utilizzate anche per attività di formazione professionale legate alla gestione delle bonifiche (art. 4 D.L. 1.12.2025, n. 180).

La legge di Bilancio 2026 (art. 1, cc. da 165 a 168 e da 171 a 173, della legge 30.12.2025, n. 199) contiene invece le seguenti novità.
Aree di crisi industriale complessa - Per l’anno 2026, destinati 100 milioni di euro per la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga, ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale. È inoltre prorogato l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive in Cigs situate in aree di crisi industriale complessa, per un ulteriore periodo massimo complessivo di 12 mesi.
Cigs per cessazione di attività - Prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 44 D.L. 109/2018, per un periodo massimo complessivo non eccedente i 12 mesi nel 2026. Il trattamento è concedibile in deroga a limiti massimi di fruizione e requisiti soggettivi ordinari delle integrazioni salariali.
Prorogato anche l'ulteriore intervento di Cigs di cui all’art. 44, cc. 1-ter, 1-quater e 1-quinquies D.L. 109/2018 (e non ulteriormente prorogabile), per una durata massima di 6 mesi, previo accordo stipulato in sede governativa, per il datore di lavoro che abbia cessato o cessi l’attività produttiva, laddove sussistano concrete prospettive di riassorbimento dei lavoratori.
Lavoratori socialmente utili - Sono prorogate fino al 31.12.2026 le convenzioni per l’utilizzazione dei lavoratori socialmente utili. L'Inps comunicherà l’importo mensile dell’assegno spettante per l’anno 2026 con successiva circolare.
Call center - Per i lavoratori dipendenti delle imprese di call center non rientranti nell’ambito di applicazione della Cigs, con più di 50 dipendenti nel semestre precedente, sono rifinanziate, nel limite di 20 milioni di euro, le misure di sostegno al reddito consistenti in un’indennità pari al trattamento massimo di Cigs, concedibile per un periodo massimo di 12 mesi, previa emanazione di specifici decreti ministeriali.
Imprese di rilevanza strategica nazionale - È previsto un ulteriore periodo di Cigs, fino al 31.12.2026, per le imprese di interesse strategico nazionale con almeno 1.000 dipendenti, impegnate in processi di riorganizzazione aziendale non ancora conclusi. La durata massima è pari a 12 mesi per riorganizzazione o contratto di solidarietà e a 6 mesi per crisi aziendale. Il trattamento è autorizzato con decreto.
Misure per lavoratori e famiglia - Dal 2026, l’anticipazione NASpI è erogata in 2 rate: 70% e 30% da corrispondere previa verifica della mancata rioccupazione e dell’assenza di titolarità di pensione diretta, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità.
È esteso da 12 a 14 anni il limite temporale entro il quale è possibile fruire del congedo parentale anche nei casi di adozione e affidamento.
Sono modificati i requisiti reddituali per l’accesso all’IDIS: richiesto un reddito Irpef non superiore a 35.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda. Infine, per i soli attori cinematografici o dell’audiovisivo, il requisito delle giornate minime di contribuzione è soddisfatto anche con 15 giornate di contribuzione nell’anno precedente o con 30 giornate complessive nei due anni precedenti la domanda.