L'impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all'emergenza epidemiologica è oggetto di ripetuti interventi finalizzati ad assicurare un costante accesso agli strumenti di sostegno per una platea sempre più ampia di lavoratori e imprese. Ultimo, in ordine di tempo, è il D.L. 16.06.2020, n. 52 che ha introdotto, tra l'altro, la possibilità di anticipare l'utilizzo delle ulteriori 4 settimane di cassa integrazione che, originariamente, dovevano essere collocate nell'arco temporale dal 1.09 al 31.10.2020. Possibilità che viene oggi concessa a tutti quei datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedente fino alla durata massima di 14 settimane.
La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive. È però opportuno precisare che le disposizioni in materia di CIGD (cassa integrazione in deroga), pur non discostandosi sostanzialmente, per ciò che attiene alla durata dei trattamenti, da quello previsto per CIGO e assegno ordinario, hanno una specifica peculiarità: una volta che l'azienda abbia avuto l'autorizzazione per tutte le 9 settimane, a prescindere da quanto effettivamente fruito (e qui sta la differenza!), potrà chiedere un ulteriore periodo di 5 settimane.
Il D.L. 52/2020, entrato in vigore il 17.07.2020, ha stabilito un regime di termini stringente e...