Con la delibera 14.01.2025, n. 14 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) fornisce un utile spunto in merito al giudizio di non equivalenza del Ccnl espresso dalla stazione appaltante (SA). Nello specifico, la questione controversa su cui è stata chiamata a esprimersi ANAC si incentra sulla possibilità o meno di basare un giudizio di non equivalenza del Ccnl da parte della SA, anche per trattamenti deteriori previsti dal Ccnl indicato dall’istante in relazione a specifiche indennità, seppur in presenza di parità di retribuzione globale annua.Da ricordare che, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, le stazioni appaltanti devono acquisire una dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il Ccnl indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero una dichiarazione di equivalenza delle tutele. Nel caso di acquisizione della dichiarazione di equivalenza, tale documento deve essere verificato dalla SA con le modalità di cui all’art. 110 del Codice dei contratti pubblici, sia per la parte economica che per la parte normativa. Vista la rarità nel riscontrare completa parità di articolato in differenti contratti, si ritiene che la dichiarazione di equivalenza debba dimostrare che il diverso Ccnl adottato garantisca tutele equiparabili, indipendentemente dal nomen iuris.La valutazione, che presenta pertanto difficoltà importanti dovendosi paragonare dati...