RICERCA ARTICOLI
Accertamento, riscossione e contenzioso 28 Agosto 2026

Anacronismo digitale del Fisco

La digitalizzazione tributaria e la fatturazione elettronica hanno ridisegnato il rapporto tra Fisco e contribuente, ma uffici e giurisprudenza sembrano affetti da una sindrome da “retroguardia cartacea”.

Il paradosso è macroscopico: l’Amministrazione Finanziaria possiede banche dati iper-tecnologiche in grado di tracciare ogni flusso in tempo reale, ma in sede di verifica pretende ancora l’esibizione fisica di documenti già in suo possesso, brandendo l’inutilizzabilità probatoria o, peggio, lo spettro penale dell’occultamento delle scritture.Svolta restrittiva della Corte Costituzionale - Un punto fermo per la difesa quotidiana in studio è stato posto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 137/2025. Investita della questione ex art. 32, cc. 4 e 5 D.P.R. 600/1973 (l’inutilizzabilità dei documenti non esibiti), la Consulta ha salvato la norma ma ne ha “sterilizzato” l’impatto.L’inutilizzabilità deve essere interpretata in senso fortemente restrittivo:1) solo elementi “a favore”. La preclusione opera solo per documenti con contenuto puramente favorevole. Se il contenuto è “misto” (es. registri con annotazioni anche contrarie), l’inutilizzabilità non scatta;2) no “pesca a strascico”. L’invito deve essere specifico e concedere un termine congruo non inferiore a 15 giorni;3) divieto di duplicazione ex art. 6, c. 4, dello Statuto del Contribuente. È vietato chiedere dati già in possesso della PA. Di conseguenza, la Corte stabilisce che il Fisco non può eccepire l’inutilizzabilità di elementi che avrebbe potuto ottenere consultando le proprie banche dati, a partire dallo Sdi.Paradosso penale del reato contabile - Se sul piano...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.