La V Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza 25.02.2021, n. 5175, interviene a tracciare il discrimine tra i presupposti che presiedono alle differenti metodiche di accertamento nell'ambito del sistema analitico induttivo e del differente metodo induttivo puro. In particolare, i giudici pongono in evidenza come alla base dell’accertamento analitico induttivo, rispetto all’induttivo puro, sussista un'evidente attendibilità della documentazione amministrativo-contabile e fiscale posta a fondamento dell'attività ispettiva.
In tema di rettifica dei redditi d'impresa, l'accertamento analitico induttivo presuppone, a differenza di quello induttivo puro, che la documentazione contabile sia nel complesso attendibile: di conseguenza, la rideterminazione basata sulle presunzioni semplici, come consentito dal dispositivo contenuto nell’art. 39. c. 1, lett. d) D.P.R. 600/1973, non ha a oggetto la ricomposizione reddituale intesa nella sua totalità, bensì alcuni singoli elementi attivi e passivi, dei quali risulterebbe provata la mancanza o la loro inesattezza.
Si specifica che in tale contesto operativo, l'organo di controllo, a seguito di una piena presa d’atto e constatazione dell'incompletezza degli elementi indicati dal contribuente, soccorre al completamento di tali lacune fruendo di un regime di presunzioni semplici secondo quanto prescritto dall’art. 2729 C.C. Ed è appunto...