Anche i beni obsoleti possono integrare la bancarotta per distrazione
La Cassazione ha affermato che anche la sottrazione di beni strumentali obsoleti o di modesto valore può integrare la bancarotta fraudolenta per distrazione, poiché tali beni conservano una funzione di garanzia per i creditori.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20129/2026, ha riaffermato principi di particolare interesse in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, soffermandosi sul tema della distrazione di beni aziendali di valore contenuto o ormai obsoleti. La vicenda esaminata riguardava una serie di operazioni che avevano comportato l’uscita dal patrimonio sociale di somme di denaro, veicoli, attrezzature e beni strumentali trasferiti ad altri soggetti senza un effettivo corrispettivo o senza un’utilità per la società poi fallita. Nel rigettare i ricorsi degli imputati, la Suprema Corte ha precisato che integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione anche la dismissione di beni strumentali obsoleti quando tali beni vengano sottratti al patrimonio sociale senza una giustificazione economica e senza alcun vantaggio per l’impresa, in quanto anche beni di valore minimo, esiguo o fortemente ridotto conservano una consistenza patrimoniale che li rende potenzialmente aggredibili dai creditori e, pertanto, idonei a costituire garanzia delle obbligazioni sociali.La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui la bancarotta fraudolenta patrimoniale è un reato di mera condotta e di pericolo concreto. Per la sua configurabilità non è necessario dimostrare che la condotta abbia causato il fallimento né che abbia effettivamente determinato l’impossibilità di soddisfare i creditori. È sufficiente che l’atto di disposizione del patrimonio sia...