Il contratto a termine ha storicamente rappresentato un'eccezione rispetto alla fattispecie a tempo indeterminato, giustamente considerata una garanzia di stabilità e continuità della prestazione lavorativa. Esso, tuttavia, è stato oggetto di frequenti e continue modificazioni, ora in senso restrittivo, in ossequio al predetto principio della tipicità del rapporto a tempo indeterminato, ora in senso più permissivo, per assicurare una maggiore flessibilità e contrastare, quindi, la disoccupazione.
Il legislatore del 1962 che aveva istituito tale tipologia negoziale, la vedeva con assoluto sfavore, apponendovi limiti severi e tassativi e tale atteggiamento proseguiva fino al 2001 quando, in attuazione di una direttiva europea, il D.Lgs. 368/2001 apriva ad una prima liberalizzazione, ammettendo una qualsiasi motivazione di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
La crescente precarizzazione del lavoro, soprattutto giovanile, induceva qualche anno più tardi il governo Monti a intervenire con la Riforma Fornero che stabiliva un allungamento dell'intervallo temporale tra 2 contratti e aumentava gli oneri previdenziali. Allo stesso tempo, però, la L. 92/2012 introduceva per la prima volta il principio di acausalità, cioè la possibilità di ricorrere al contratto a termine senza specificare il motivo. L'applicazione di detto principio, tuttavia, era circoscritta a 2 ipotesi...