L’art. 31 del Regolamento Unico Forense prevede che chi è iscritto alla Cassa e in regola con l’invio del Modello 5 e il contributo soggettivo di base e il contributo integrativo del REU, può esercitare il diritto di riscatto. Il riscatto può inoltre essere esercitato:
da chi è stato cancellato dalla Cassa, ma conservi il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi degli artt. 44 e 45 del citato Regolamento e sia in regola con il pagamento dei contributi;
dai titolari di pensione di inabilità;
dai superstiti che possono con il riscatto conseguire il diritto alla pensione indiretta.
Possono essere riscattati:
il periodo del corso legale di Laurea in Giurisprudenza;
il periodo del servizio militare obbligatorio per un massimo di 2 anni;
i periodi di servizio civile sostitutivo e di servizio equiparato al servizio militare obbligatorio per un massimo di 2 anni;
il periodo di servizio militare prestato in guerra;
il periodo di praticantato, anche se svolto all’estero, purché ritenuto efficace ai fini del compimento della pratica, per non più di 3 anni.
Il riscatto può essere esercitato per uno o più anni a discrezione dell’interessato e può essere esercitato solo per anni interi e non coincidenti (neppure parzialmente) tra di loro e con anni di iscrizione alla Cassa Forense o ad altre forme di previdenza obbligatoria per le quali possa essere richiesta...