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Diritto privato, commerciale e amministrativo 02 Marzo 2026

Annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere

In tema di annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere, la mala fede dell'altro contraente può desumersi dalla rilevante sproporzione tra il prezzo di vendita e quello di mercato del bene oggetto del contratto.

La Suprema Corte di Cassazione civile sez. II, con sentenza del 3.09.2025, n. 24435, ha confermato la sentenza di annullamento di una vendita immobiliare a un prezzo 6 volte inferiore a quello di mercato. Il caso è importante, perché, in tutti i 3 gradi di giudizio, i giudici hanno affermato che sussisteva, sia l’incapacità di intendere di volere al momento dell’atto di vendita, sia la malafede dell’acquirente, attraverso una serie di elementi che costituivano, nell’insieme, prova sufficiente ai fini dell’annullamento del contratto. Questo caso può essere da esempio in molte altre situazioni in cui un soggetto fragile, per età, malattia, ecc., pur non essendo interdetto, ha compiuto atti a lui pregiudizievoli, dimostrando incapacità di intendere e di volere attraverso diversi elementi significativi, senza necessità di apposita perizia medica. Il Codice Civile, all’art. 428, dispone che gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. L'annullamento non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro...

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