Accertamento, riscossione e contenzioso
04 Dicembre 2025
Anomalia della Corte di Cassazione in tema di accertamento induttivo
Con l’ordinanza 26.11.2025, n. 30982 la Cassazione conferma che, in caso di mancata dichiarazione o assenza di documenti contabili, l’Amministrazione può ricorrere al metodo induttivo puro ex art. 39, c. 2, lett. a) e c), D.P.R. 600/1973.
La Cassazione, con l’ordinanza 26.11.2025, n. 30982, ha ritenuto che: “Ove il contribuente non abbia presentato la dichiarazione dei redditi ovvero in caso di omessa esibizione di documentazione contabile, l'Amministrazione Finanziaria è legittimata a determinare il reddito con il metodo induttivo puro, come si ricava dall'art 39, c. 2, lett. a) e c) D.P.R. 600/1973”. Tale passo della sentenza è senz’altro in linea con le prescrizioni di legge a tutela della verifica tributaria. La Corte di Cassazione, infatti, ha più volte chiarito che l'art. 39, c. 2, lett. c) D.P.R. 600/1973 consente l'accertamento induttivo quando dal verbale d'ispezione risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili, previste dall'art. 14 dello stesso D.P.R. In tal caso l'Ufficio ha il potere di accertare induttivamente il reddito di un'impresa, qualora il contribuente non abbia prodotto le scritture contabili e non si sia dimostrato disponibile a fornire le notizie e i chiarimenti richiestigli, non rispondendo all'invito rivoltogli a mezzo del questionario previsto dall'art. 32 dello stesso D.P.R.L’Amministrazione, nel procedere in via induttiva, deve soltanto motivare in ordine ai presupposti che consentono il ricorso al metodo induttivo, emergendo la legittimità presuntiva del calcolo in rettifica dalla stessa constatazione dell'assenza di scritture, restando a carico del contribuente l’onere di provare la...