L’INPS, con la circolare n. 78 del 27.06.2020, ha fornito le indicazioni ai datori di lavoro riguardo le modalità di richiesta dell’anticipazione (40%) del trattamento integrativo salariale COVID-19 per cigo, cigd e assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali. Per fugare ogni possibile dubbio, va precisato che la richiesta dell'anticipo di una parte del trattamento integrativo non è un obbligo, bensì un'opportunità che viene messa a disposizione delle aziende nel tentativo di evitare che nuovamente i dipendenti debbano scontare i ritardi nei pagamenti dei trattamenti integrativi spettanti. Inoltre, l'Inps ha confermato che l'elaborazione dell'anticipazione avviene sulla base di un algoritmo che tiene conto del 40% del valore orario del massimale, moltiplicato per il numero di ore di prestazione richieste dal datore di lavoro. Le somme sono erogate dalle strutture territoriali dell'Inps sulle quali insistono le singole unità produttive e, volendo, ogni lavoratore ha la possibilità di accedere al proprio fascicolo previdenziale attraverso il portale dell'Istituto per verificare lo stato di avanzamento della propria pratica.
La circolare Inps, inoltre, precisa che l'erogazione, essendo una semplice “anticipazione” del sussidio spettante, viene trattata dall'Istituto come un prestito e, pertanto, non viene preventivamente applicata alcuna ritenuta fiscale:...