Con la nota 3.04.20025, prot. 616, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce, ai propri ispettori, importanti chiarimenti con riferimento alla legittimità dell’anticipo mensile e automatico del TFR in busta paga.
L'INL è stato interpellato in merito alla legittimità della prassi di anticipo mensile del Trattamento di fine rapporto direttamente in busta paga. Il quesito ha lo scopo di chiarire se tale modalità di erogazione, al di fuori del periodo sperimentale previsto dalla L. 190/2014 (1.03.2015-30.06.2018), sia ammissibile unicamente nei casi espressamente contemplati dall'art. 2120 c.c. Parallelamente, si indaga sulle conseguenze ispettive derivanti dal potenziale disconoscimento delle somme anticipate come ratei di TFR.Il TFR si configura come una somma di denaro progressivamente accantonata dal datore di lavoro in favore del dipendente durante tutto il periodo di lavoro. La sua finalità primaria è quella di fornire un sostegno economico al lavoratore al momento della cessazione del rapporto.L'art. 2120 c.c. ne delinea con precisione i criteri di calcolo nei primi cinque commi, stabilendo le modalità di computo dell'accantonamento annuo e la sua rivalutazione. I commi successivi, invece, disciplinano specificamente l'istituto dell'anticipazione del TFR, prevedendo condizioni stringenti e tassative per la sua erogazione su richiesta del lavoratore, tali condizioni sono legate a specifiche esigenze del dipendente.Il decimo comma introduce un elemento di flessibilità, rimettendo alla contrattazione collettiva o a patti individuali la possibilità di prevedere condizioni di miglior favore in relazione all'accoglimento delle richieste di anticipazione del TFR. Tuttavia, come...