Il Cndcec, nell'ambito delle attività individuate dall'art. 11 di competenza dell'organismo di autoregolamentazione, ha emanato le regole tecniche e le linee guida per i propri iscritti. La differenza tra regole tecniche e linee guida è che le prime sono vincolanti per tutti gli iscritti e devono essere rispettate e messe in pratica, mentre le seconde sono suggerimenti nell'applicare le regole e la normativa. Le regole tecniche, dopo il parere del comitato di sicurezza finanziaria del MEF, sono state pubblicate in data 23.01.2019 e operative per gli iscritti dal 1.01.2020: riguardano l'autovalutazione del rischio, l'adeguata verifica della clientela, e la conservazione dei dati e delle informazioni.
Con le linee guida si suggeriscono metodologie di attuazione delle regole e modulistica per gli iscritti. Così come per le regole tecniche, le linee guida si suddividono in 3 parti: la prima individua le metodologie da applicare nell'autovalutazione del rischio, analizza i fattori di rischio e di vulnerabilità. Nella seconda parte viene analizzata l'adeguata verifica della clientela e vengono elencate le prestazioni individuate a rischio non significativo e per ognuna viene suggerito l'adempimento relativo. Per le prestazioni più ricorrenti per gli iscritti, viene suggerito il grado di rischio inerente.
Nella valutazione del rischio specifico, vengono individuati gli aspetti da considerare e vengono elencate...